Ai sensi e per gli effetti del DPR del 1972 n. 663 art. 10 e successive modificazioni, le prestazioni sanitarie esercitate dal MCB sono esenti da IVA, pertanto le fatture emesse al cliente sono detraibili nella dichiarazione dei redditi, rimborsabili dalle assicurazioni e da eventuali ASL convenzionate con lo studio massoterapico.
Il Codice di Apertura della partita IVA è 86.90.29 (altre attività paramediche indipendenti nca).
Ricordiamo che il MCB può svolgere la sua attività sanitaria solo con prescrizione del medico curante per cui la relativa applicazione dell’esenzione IVA è obbligatoria.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle Entrate, con interpello 904543/2016, ha stabilito che le spese sostenute per prestazioni sanitarie rese da soggetti diversi dai Medici sono detraibili ai fini IRPEF (esenti da IVA)
PARERE AGENZIA DELLE ENTRATE
L’art. 15, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917 (TUIR)
https://www.gbsoftware.it/ElencoNews/Art_15_-Detrazioni_per_oneri__-Tuir_917-86-.asp, prevede la possibilità di portare in detrazione dall’imposta lorda un importo pari al 19 % delle spese sanitarie per la parte che eccede 129,11 Euro, stabilendo altresì che sono ammesse a tale detrazione esclusivamente le spese mediche di assistenza specifica, diverse da quelle di cui al precedente articolo 10, comma 1, lettera b), le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere.
Al riguardo con la circolare n. 17/E del 18 maggio 2006, n. 17, paragrafo 1
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7BA8827716-B537-47D3-A91C-7C8A1024B274%7D , è stato chiarito che per spese di assistenza specifica si intendono i compensi erogati a personale paramedico abilitato ovvero a personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche. Nel medesimo documento di prassi è stato altresì affermato che, più in generale, le spese sostenute per prestazioni sanitarie dai soggetti diversi dai medici che possono essere ammesse in detrazione a condizione che le prestazioni stesse, oltre ad essere collegate alla cura di una patologia, siano rese da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.
Al riguardo, la circolare 2 marzo 2016 n. 3,
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Circolari/Archivio+circolari/Circolari+2016/Marzo+2016/?page=normativa ha precisato che “non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria”.
Con riferimento al requisito soggettivo del professionista che esegue la prestazione, al fine di individuare correttamente le spese effettivamente detraibili, si osserva che il decreto 17 maggio 2002 del Ministro della Sanità, emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2002/08/13/02A10288/sg , ha stabilito che sono esenti dall’ IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, oltre che dagli esercenti una professione sanitaria (medicina e chirurgia, veterinaria, farmacia, professioni sanitarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiere diplomato) o un’arte ausiliaria delle professioni sanitarie (odontotecnico, ottico, meccanico ortopedico ed ernista, infermiere autorizzato all’esercizio generico della professione o alla specialità di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici) indicate all’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie (TULS), https://www.studiolegaledelalla.it/professioni-sanitarie-art99/ anche dagli esercenti le professioni di biologo, psicologo, odontoiatra di cui alla legge 24 luglio 1985 n. 409, https://portale.fnomceo.it/leggi-istitutive/legge-24-luglio-1985-n-409/ e dagli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel d.m. 29 marzo 2001 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/05/19/001G0233/sg che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili.
Attualmente, quindi, anche la figura del capo bagnino degli stabilimenti idroterapici di cui a http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/49/zn86_04_002.html regio decreto 31 maggio 1928, n.1334 rientra tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie.
Pertanto, le prestazioni rese all’istante dal personale abilitato, se effettivamente riconducibili tra quelle di cui all’esercizio della professione di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici e correlate a prescrizione medica, sono detraibili, purchè dalla certificazione del corrispettivo rilasciato dal medesimo professionista sanitario, risultino la relativa figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa.
MCB Regione Molise
I documenti citati sono consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it
Leggi i nostri articoli su Come Aprire uno Studio Massoterapico (MCB) , Info sul TITOLO MCB
ISCRIZIONI per Massaggiatore Capo Bagnino , Informazioni aggiuntive sul Massaggiatore Capo Bagnino
Se si opera all’ interno di un centro intestato ad un podologo , oltre all’ attribuzione partirà iva , cosa si deve fare? Inoltre è necessario che il MCB si iscriva alla gestione separata INPS?
Salve! Si devono valutare gli spazi e definire quelli da destinare alla massoterapia.
Saluti
Salve, sono un Massofisioterapista diplomato nell’ Erico Fermi pochi anni fa. Vi scrivo in quanto vorrei aprire uno studio, già in regola con i requisiti dei mq e delle stanze, dell’impiantistica ecc.. una volta aperto e aver creato la P IVA, posso avvalermi di consulenze all’interno del mio studio. ? e quindi far venire una tantum in consulenza il Nutrizionista, Ortopedico, Podologo, Osteopata ?
Grazie anticipatamente
La normativa sui Massofisioterapisti è in evoluzione, quindi non possiamo dare risposte certe in merito.
Saluti, Athena